Legge 27/12/2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
S.O. 27/12/2006 n. 244

Articolo 1 comma 12

omissis

12. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

omissis



Articolo 1 comma 109

omissis

109. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono soppresse; b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie " sono sostituite dalle seguenti:"beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie"; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;"; d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti:"4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente "; e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l’articolo 76" sono sostituite dalle seguenti:"l’articolo 110"; f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;"; g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi"; h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).

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Articolo 1 comma 112

omissis

112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

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Articolo 1 comma 126

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126. L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. L’importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 20 per cento.

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Articolo 1 comma 137

omissis

137. Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128.

omissis

Articolo 1 comma 152

omissis

152. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione delle province d’Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

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Articolo 1 comma 153

omissis

153. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri. (1)

omissis

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(1) Comma modificato dall'art.6, DL 2/7/2007, n. 81



Articolo 1 comma 154

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154. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".

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Articolo 1 comma 156

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156. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".

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Articolo 1 comma 157

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157. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".

omissis

Articolo 1 comma 170

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170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati.

omissis

Articolo 1 comma 172

omissis

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.

omissis

Articolo 1 comma 173

omissis

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato; b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,"; c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili"; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati; e) all’articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti:"sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse; f) l’articolo 13 è abrogato; g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.

omissis

Articolo 1 comma 174

omissis

174. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico".

omissis

Articolo 1 comma 175

omissis

175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

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Articolo 1 comma 234

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234. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell’economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

omissis

Articolo 1 comma 236

omissis

236. A decorrere dal 1º dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente.
I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

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Articolo 1 comma 237

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237. Al comma 63 dell’articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1".

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Articolo 1 comma 239

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239. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.

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Articolo 1 comma 697

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696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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Articolo 1 comma 36-37

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36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

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Articolo 1 comma 56-57

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56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione, al costante scambio ed alla gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari. (1)
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.Il Ministro dell’economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell’Amministrazione finanziaria, l’attivita’ di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita’ di gestione del sistema informativo della fiscalita’ , delle cui banche di dati è comunque contitolare, funzionali ad un’effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 39, comma 4, lettera a) e b), DL 1/10/2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29/11/2007, n. 222 .
(2) Comma modificato dall'art. 39, comma 4, lettera a) e b), DL 1/10/2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29/11/2007, n. 222 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 274, L. 24/12/2007 n. 244 .

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Articolo 1 comma 101-105

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[101. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:
a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.] (1)
[102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.] (1)
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
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(1) Comma abrogato dall'art. 39, DL 1/10/2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29/11/2007, n. 222.

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Articolo 1 comma 106-107

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106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

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Articolo 1 comma 142-143

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142. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."; c) al comma 4: 1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti:"del credito di cui all’articolo 165"; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine"; d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; e) il comma 6 è abrogato.

143. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

omissis

Articolo 1 comma 145-151

omissis

145. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina: a) l’opera pubblica da realizzare; b) l’ammontare della spesa da finanziare; c) l’aliquota di imposta; d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

omissis



Articolo 1 comma 158-160

omissis

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

omissis

Articolo 1 comma 161-169

omissis

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei princì pi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

omissis

Articolo 1 comma 176-177

omissis

176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo 20- bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

178. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: "sono a carico " fino a: "del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile"; b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.

omissis

Articolo 1 comma 179-182

omissis

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

omissis

Articolo 1 comma 183-184

omissis

183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per l'anno 2008; b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 166, L. 24/12/2007, n. 244.

omissis

Articolo 1 comma 189-193

omissis

189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.

190. Dall’anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.

191. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2007, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

192. A decorrere dall’anno 2009 l’aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all’attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

omissis

Articolo 1 comma 224-233

omissis

224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.

225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del rimborso di cui al presente comma.

226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".

228. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.

229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L’ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

231. Ai fini dell’applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo; b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito; d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull’efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

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Articolo 1 comma 240-241

omissis

240. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".

241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E' abrogato il comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

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Articolo 1 comma 251-257

omissis

251. Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:a) classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio; b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento".

252. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".

253. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".

254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

255. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione".

256. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

257. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

omissis

Allegato 1

Allegato 1 - (Articolo 1, comma 1359)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DI LEGGI DI SPESA - (articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978

AMMINISTRAZIONE Esigenze anni pregressi 2007 (compresi anni pregressi) 2008 2009 Anno terminale
          (importi in migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE   392.069 31.931 31.931  
1. Legge 5 agosto 1981, n. 416(3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria 75.520 97.948 31.931 31.931 2009
2. Legge 11 marzo 1988, n. 67(3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria (agevolazioni tariffarie postali) 234.236 234.236 - - 2007
3. Legge 10 dicembre 1993, n. 515(3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste 46.492 46.492 - - 2007
4. Legge 24 marzo 2001, n. 89(4.1.5.11 - cap. 2829) - Fondo per l'equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo 10.000 10.000 - - 2007
5. Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, co. 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - IPOST 3.393 3.393 - - 2007
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE   1.184.367 - -  
1. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art. 1(11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati. 867 867 -   2007
2. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis(11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia e altri oneri pensionistici. 2.126 2.126 - - 2007
3. Legge 16 luglio 1997, n. 230, art. 3(11.1.2.7 - cap. 4357) - Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali. 1.382 1.382 - - 2007
4. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.8. - cap. 4361) - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità 38.926 38.926 - - 2007
5. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44(11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi. 476.081 476.081 - - 2007
6. Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37(11.1.2.9 - cap. 4364) - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri 655.630 655.630 - - 2007
7. Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4, e art. 25, comma 9 (11.1.2.9 - cap. 4366) - Oneri dovuti all'INPS per i trasferimenti ai datori di lavoro. 5.386 5.386 - - 2007
8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 4(11.1.2.10 - cap. 4367) - Altri interventi in materia previdenziale. 3.969 3.969 - - 2007
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI   1.346 946 946  
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932(9.1.2.2 - cap. 2202) - Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo. - 121 121 121 P
2. Legge 13 dicembre 1984, n. 972, (9.1.2.2 - cap. 2203) - Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale. - 425 425 425 P
3. Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, art. 8-quater(6.1.1.2 - cap. 1503) - Benefici economici per particolari situazioni familiari. 400 800 400 400 P
MINISTERO DELL'INTERNO   260.058 47.282 47.282  
1. Legge 1° agosto 2003, n. 206(2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (Ristoro minori entrate ICI: disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori). 8.586 11.448 2.862 2.862 P
2. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64(2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (Ristoro minori entrate ICI fabbricati cat. D) 204.190 248.610 44.420 44.420 2009
MINISTERO DELLA SALUTE   20.000 20.000 20.000  
1. Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (4.1.2.1 - cap. 4370) - Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero - 20.000 20.000 20.000 P
MINISTERO DEI TRASPORTI   116.000 78.000 -  
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2(3.1.2.10 - cap. 1960) - Sovvenzioni società di navigazione. 30.000 100.000 70.000 - 2008
2. Legge 18 luglio 1957, n. 614, art. 2(3.1.2.11 - cap. 1970) - Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale 8.000 16.000 8.000 - 2008
TOTALE   1.973.840 178.159 100.159  
           

P onere permanente



Allegato 2

Allegato 2 - (Articolo 1, comma 1360)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONE 2007 2008 2009
Ministero dell'economia e delle finanze      
Incentivi alle imprese 68.523.000 68.523.000 68.523.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 15.523.000 15.523.000 15.523.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono 53.000.000 50.000.000 50.000.000
TOTALE 68.523.000 65.523.000 65.523.000
Ministero della giustizia      
Edilizia penitenziaria e giudiziaria 90.108.931 100.108.931 116.708.931
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 70.108.931 70.108.931 116.708.931
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 4 20.000.000 30.000.000 -
TOTALE 90.108.931 100.108.931 116.708.931
Ministero dell'università e della ricerca      
Università e ricerca 94.175.915 94.175.915 94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 10.329.138 10.329.138 10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 34.783.372 34.783.372 34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 49.063.405 49.063.405 49.063.405
Edilizia universitaria 40.000.000 - -
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 40.000.000 - -
TOTALE 134.175.915 94.175.915 94.175.915
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare      
Difesa del suolo e tutela ambientale 217.331.772 217.331.772 217.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2, commi 1 e 7 2.065.827 2.065.827 2.065.827
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 13.118.005 13.118.005 13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 1.032.914 1.032.914 1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93 1.549.371 1.549.371 1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366 11.568.634 11.568.634 11.568.634
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 41.316.552 41.316.552 41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 2.006.705 2.006.705 2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 2.220.764 2.220.764 2.220.764
Legge 31 luglio 2002, n. 179 2.453.000 2.453.000 2.453.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 140.000.000 140.000.000 140.000.000
TOTALE 217.331.772 217.331.772 217.331.772
Ministero della difesa      
Ricerca scientifica 69.000.000 69.000.000 69.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 69.000.000 69.000.000 69.000.000
Totale 69.000.000 69.000.000 69.000.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali      
Agricoltura, foresta e pesca 28.702.995 13.102.995 13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 1.549.371 1.549.371 1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268 1.549.371 1.549.371 1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 2.582.285 2.582.285 2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 6.870.908 6.870.908 6.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma 551.060 551.060 551.060
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art 4, comma 242 15.600.000 - -
TOTALE 28.702.995 13.102.995 13.102.995
Ministero per i beni e le attività culturali      
Patrimonio culturale 188.742.376 188.742.376 188.742.376
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 138.486.232 138.486.232 138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 3.164.569 3.164.569 3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 206.583 206.583 206.583
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 46.568.535 46.568.535 46.568.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 316.457 316.457 316.457
TOTALE 188.742.376 188.742.376 188.742.376


Allegato

Prospetto di copertura - (Articolo 1, comma 1361)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE - PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA - (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

  2007 2008 2009
      (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE      
Nuove o maggiori spese correnti      
Articolato: 22.326 23.932 25.108
Razionalizzazione PA 1.729 3.920 4.035
Eccedenze di spesa 1.974 178 100
Sanità 6.864 5.261 6.025
Sviluppo e ricerca 1.716 838 844
Previdenza 1.159 1.291 1.382
Equità 322 759 845
Missioni di pace 1.000 1.000 1.000
Assegni familiari 930 930 930
Cuneo fiscale e incentivi all'occupazione 2.450 4.410 4.680
Altri interventi 4.043 4.988 4.896
Effetti indotti 140 357 371
Tabella «A» 70 169 122
Tabella «C» 1.144 936 1.011
Minori entrate correnti      
Articolato: 2.259 2.857 2.167
Proroga agevolazioni 1.224 948 924
Misure per lo sviluppo 329 1.069 428
Minori entrate fiscali per TFR 234 309 292
Altri interventi 472 532 523
Totale oneri da coprire 25.799 27.894 28.408
2) MEZZI DI COPERTURA      
Nuove o maggiori entrate      
Articolato: 5.709 4.998 6.449
Riduzione spese correnti      
Articolato: 6.206 10.052 11.355
Razionalizzazione PA 709 1.771 1.563
Enti territoriali 901 851 851
Previdenza 2.497 2.745 3.745
Sanità 188 374 549
Altri interventi 1.582 3.460 3.796
Effetti indotti (effetto netto) 329 851 851
Tabella «E» 381 84 211
Decreto-legge 6.717 6.810 6.789
Totale mezzi di copertura 19.013 21.945 24.805
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico 6.786 5.948 3.603
Totale copertura 25.799 27.894 28.408
A - Miglioramento risparmio pubblico a LV 25.323 34.020 46.790
Margine 18.536 28.072 43.187
Risparmio pubblico Ass. emendato 2006 -3.099    
Risparmio pubblico a LV 2007 22.224    
Risparmio pubblico a LV 2008 30.921    
Risparmio pubblico a LV 2009 43.691    
       

    ASSESTATO 2006   INIZIALI 2007 2008 2009
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
ENTRATE 26.431 26.431 26.931 26.931 26.931 26.931
Rimborsi IVA 21.900 21.900 22.400 22.400 22.400 22.400
Anticipo concessionari 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato 0 0 0 0 0 0
SPESA CORRENTE 32.671 32.671 30.081 30.081 30.081 30.081
Rimborsi IVA (compresi i pregressi) 21.900 21.900 22.400 22.400 22.400 22.400
Versamento oneri sociali pregressi 936 936 0 0 0 0
Spese di giustizia 403 403 0 0 0 0
Regolazione concessionari riscossione 0 0 0 0 0 0
Anticipo concessionari 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531
Rimborso INAIL 0 0 0 0 0 0
SIAE 100 100 0 0 0 0
FSN-saldo IRAP 1.102 1.102 0 0 0 0
Fitto locali Polizia di Stato 171 171 0 0 0 0
Rimborso imposte dirette pregresse 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze 150 150 0 0 0 0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna 228 228 0 0 0 0
Comm. liq. indennità buonuscita Poste 0 0 0 0 0 0
INPS invalidi civili 0 0 0 0 0 0
CONI servizi spa 0 0 0 0 0 0
Vincite e commissioni lotto 0 0 0 0 0 0
SPESA IN CONTO CAPITALE 2.101 3.484 0 0 0 0
Disavanzi USL 2000 3.383 0 0 0 0
Profughi istriani e dalmati 26 26 0 0 0 0
Disavanzi pregressi università 75 75 0 0 0 0
Chiusura sospeso difesa 0 0 0 0 0 0
TOTALE SPESA 34.772 36.155 30.081 30.081 30.081 30.081
Tab. C-FSN - IRAP 2003 - - 670 670 - -
Tab. B - Ripiano disavanzi ASL - - 3.000 3.000 0 0
Tab. B - Rimborsi IVA Sentenza Corte Giustizia - - 5.700 5.700 5.700 5.700
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA 34.772 36.155 39.451 39.451 35.781 35.781


Tabella 1

Tabella 1 - (Articolo 1, comma 11)

Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il genitore Importo annuale dell'assegno
1 componente oltre i genitori o il genitore  
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 1.650 euro.
Oltre 12.500 euro: L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 24.000 euro; oltre 24.00 euro l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
2 componenti oltre i genitori o il genitore  
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 3.100 euro.
Oltre 12.500 euro: L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 29.000 euro; oltre 29.000 euro l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
3 componenti oltre i genitori o il genitore  
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 4.500 euro.
Oltre 12.500 euro: L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 34.700 euro; oltre 34.700 euro l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
4 componenti oltre i genitori o il genitore  
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 6.000 euro.
Oltre 12.500 euro: L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
5 componenti oltre i genitori o il genitore  
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 7.500 euro.
Oltre 12.500 euro: L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000 euro; oltre 39.000 euro l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore Importo annuale dell'assegno aggiuntivo
Fino a 14.500 euro di reddito familiare: 1.000 euro.
Oltre 14.500 euro: L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitore Importo annuale dell'assegno aggiuntivo
Fino a 14.500 euro di reddito familiare: 1.000 euro
Oltre 14.500 euro: L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino a 53.000 euro; oltre 53.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore Importo annuale dell'assegno aggiuntivo
Fino a 21.300 euro di reddito familiare: 1.550 euro.
Oltre 21.300 euro: L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 euro fino a 56.000 euro; oltre 56.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore Importo annuale dell'assegno
  L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.
  Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.


Tabella 2

Tabella 2 - (Articolo 1, comma 321)

Tipo del veicolo   Valore annuo del kW espresso in euro   Valore annuo del CV espresso in euro 1CV = 0,736 kW
  Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare Per pagamenti frazionati Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare Per pagamenti frazionati
1) Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:        
Euro 0 3,00 3,09 2,21 2,27
Fino a 100 kW o 136 CV        
Euro 0 4,50 4,59 3,31 3,78
Oltre 100 kW o 136 CV        
Per ogni kW/CV aggiuntivo        
Euro 1 2,90 2,99 2,13 2,20
Fino a 100 kW o 136 CV        
Euro 1 4,35 4,48 3,20 3,30
Oltre 100 kW o 136 CV        
Per ogni kW/CV aggiuntivo        
Euro 2 2,80 2,88 2,06 2,12
Fino a 100 kW o 136 CV        
Euro 2 4,20 4,33 3,09 3,19
Oltre 100 kW o 136 CV        
Per ogni kW/CV aggiuntivo        
Euro 3 2,70 2,78 1,99 2,05
Fino a 100 kW o 136 CV        
Euro 3 4,05 4,17 2,98 3,07
Oltre 100 kW o 136 CV        
Per ogni kW/CV aggiuntivo        
Euro 4 e Euro 5 2,58 2,66 1,90 1,96
Fino a 100 kW o 136 CV        
Euro 4 e Euro 5 3,87 3,99 2,85 2,94
Oltre 100 kW o 136 CV        
Per ogni kW/CV aggiuntivo        
2) Autobus: 2,94 3,03 2,16 2,23
3) Autoveicoli speciali: 0,43 0,44 0,32 0,32


Tabella 3

Tabella 3 - (Articolo 1, comma 345)

Zona climatica Strutture opache verticali   Strutture opache orizzontali Finestre comprensive di infissi
    Pavimenti Copertura  
A 0,72 0,42 0,74 5,0
B 0,54 0,42 0,55 3,6
C 0,46 0,42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37 0,32 0,38 2,5
F 0,35 0,31 0,36 2,2

(1)

-----
(1) Tabella sostituita dal comma 23 dell'art. 1, L 24/12/2007 n. 244.

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI 2007 2008 2009
      (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 55.047 4.550 32.508
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7.150 1.603 940
Ministero della giustizia - 2.613 -
Ministero degli affari esteri 27.116 25.977 25.977
Ministero della pubblica istruzione 97 3 3
Ministero dell'interno 1.000 - -
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 42 24
Ministero della difesa - 5 3
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 45 434 45
Ministero per i Beni e le attività culturali 45 6.072 2.984
Ministero della salute - 32.038 5.695
Ministero dell'università e della ricerca 599 20.129 11.921
Ministero della solidarietà sociale 1.357 82.199 48.707
TOTALE TABELLA A 92.486 175.665 128.807
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA - - -
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO - - -
       


Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI 2007 2008 2009
      (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 8.950.145 5.936.644 5.936.644
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 8.700.000 5.700.000 5.700.000
Ministero degli affari esteri 1.000 3.000 3.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 400 200 200
Ministero per i beni e le attività culturali - - 32.900
Ministero dell'università e della ricerca 65.000 5.000 5.000
TOTALE TABELLA B 9.016.545 5.944.844 5.977.744
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 8.700.000 5.700.000 5.700.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO - -


Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (1)

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2007 2008 2009
      (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) 12.640 12.474 12.731
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) 14.585 14.393 14.689
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) 39.253 38.738 39.535
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:      
- ART. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003) 100 - -
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) 25.280 24.948 25.461
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):      
- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) 160.568 158.526 161.685
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) 449.304 329.954 336.744
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) 278 274 280
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.5.22 - Presidenza del Consiglio dei ministri - ENIT - cap. 2194) 50.271 49.994 50.422
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:      
- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 221.405 218.761 222.852
- ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 79.773 78.726 80.346
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:      
- ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) 78.864 39.341 40.151
- ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) 542.287 535.168 391.294
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:      
- ART. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p) 21.574 16.312 16.648
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:      
- ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) 3.889 3.838 3.917
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) 1.847 1.823 1.861
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:      
- ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) 11.923 11.795 11.993
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) 3.889 3.838 3.917
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:      
- ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate, IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) 670.000 - -
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:      
- ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) 3.812 3.762 3.839
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:      
- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) 256.128 253.422 257.608
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:      
- ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) 1.687 1.665 1.699
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) 252.025 249.281 253.526
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) 21.391 21.110 21.544
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) 14.682 14.489 14.787
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:      
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) 124.074 127.539 134.914
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) 442.275 424.266 463.895
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) 8.751 8.636 8.814
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):      
- ART. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) 135.150 133.376 136.120
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:      
- ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) 4.813 4.750 4.847
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:      
- ART. 46: Agenzia per la per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) 3.403 3.358 3.427
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):      
- ART. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823) 97.230 95.954 97.928
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) 21.846 21.591 21.986
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:      
- ART. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento struttura Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (3.2.10.5 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Sport - cap. 7450) 145.841 143.927 144.825
  3.920.838 3.046.029 2.984.285
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO      
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:      
- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) 21.391 21.110 21.544
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) 194.460 191.908 195.857
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi -cap. 2280) 1.147 1.132 1.155
  216.998 214.150 218.556
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE      
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:      
- ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332) 778 768 783
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:      
- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161) 1.945 1.919 1.959
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):      
- ART. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (14.1.1.0 - Funzionamento - cap. 5025) 2.942 2.916 2.956
  5.665 5.603 5.698
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA      
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:      
- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768) 4.862 4.798 4.896
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) 117 116 118
  4.979 4.914 5.014
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI      
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:      
- ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) 2.722 2.687 2.742
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 2.431 2.399 2.448
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105) 2.334 2.303 2.350
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974(13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) 972 960 979
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) 272 268 274
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 646.997 642.224 649.729
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) 2.723 2.687 2.742
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) 6.028 5.949 6.072
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) 4.862 4.798 4.896
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) 2.236 2.207 2.252
Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):      
- ART. 1, comma 1: Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'AIEA (12.1.2.2 - Solidarietà internazionale - cap. 3421) - 3.454 3.525
  671.577 669.936 678.009
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE      
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convezione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) 367 362 370
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.4 - Ricerca scientifica - cap. 1260) 3.120 3.026 3.171
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p) 179.578 177.221 180.868
  183.065 180.609 184.409
MINISTERO DELL'INTERNO      
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) 30.360 29.961 30.578
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995(articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) 17.599 17.368 17.725
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:      
- ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668) (5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) 2.917 2.879 2.932
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2960) 107 106 108
  50.983 50.314 51.349
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE      
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p) 40.350 39.821 40.640
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389/p) 214 210 215
Legge n. 549 della del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) 69.587 68.936 69.943
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:      
- ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621) (7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) 82.646 81.560 83.239
  192.797 190.527 194.037
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) 210.990 208.220 212.505
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):      
- ART. 3, comma 108: Fondo per l'edilizia a canone speciale (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1691) 9.921 9.791 9.993
  220.911 218.011 222.498
MINISTERO DELLA DIFESA      
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:      
- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) 41.670 41.123 41.969
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840) 24.804 24.478 24.982
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi -cap. 1352) 778 768 783
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:      
- ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360); (3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145). 12.933 12.763 13.026
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):      
- ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) 3.889 3.838 3.917
- ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) 68 68 69
  84.142 83.038 84.746
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI      
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:      
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418) (2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1488) 14.121 13.939 14.224
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) 5.346 5.275 5.384
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083) 99.270 98.061 99.932
  118.737 117.275 119.540
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI      
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (6.1.1.0 - Funzionamento - cap. 3610) 2.334 2.303 2.350
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043) (6.1.1.0 - Funzionamento - cap. 3611) 5.251 5.182 5.288
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1390, 1391; 11.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 6120; 11.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8570, 8571, 8572, 8573; 12.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6620, 6621, 6622, 6623, 6624; 12.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8720, 8721) 441.301 486.817 543.785
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (7.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 4132) 826 816 832
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (6.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 3630) 2.706 2.670 2.725
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3670) 29.850 29.458 30.064
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO:      
- ART. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (2.1.2.3 - Enti ed attività culturali - cap. 1442) (2.2.3.8 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali - cap. 7305) - - 3.797
  482.268 527.246 588.841
MINISTERO DELLA SALUTE      
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.3 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320) 19.495 19.239 19.635
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) 30.141 29.746 30.358
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:      
- ART. 12 Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) 339.383 335.873 341.303
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443) 99.325 98.206 99.937
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) 65.015 64.162 65.482
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) 5.542 5.469 5.582
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:      
- ART. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (5.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 5340) 4.986 4.934 5.015
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) 4.959 4.894 4.994
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:      
- ART. 48 comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 3458) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230) 44.895 44.305 45.217
  613.741 606.828 617.523
MINISTERO DEI TRASPORTI      
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2121) 5.965 5.906 5.997
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:      
- ART. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1.1.6 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2179) 1.994 1.984 1.999
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1952) 340 336 343
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996(articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (3.1.2.16 - Sicurezza in mare - cap. 1850) 622 614 627
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (3.1.2.15 - Sicurezza del trasporto aereo - cap. 1921) 62.227 61.410 62.674
  71.148 70.250 71.640
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA      
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (3.2.3.6 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291) 4.696 4.602 4.697
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (3.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709) 7.993 7.833 7.994
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (3.1.2.7 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690) 116.892 93.453 95.911
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (3.1.2.8 - Università ed istituti non statali - cap. 1692) 142.883 130.223 132.903
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.3 - Diritto allo studio - cap. 1695) 166.871 153.931 146.893
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:      
- ART. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694) 7.087.865 6.868.385 7.008.902
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1679) 11.314 9.588 9.816
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236) 1.767.567 1.724.987 1.757.809
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:      
- ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (3.2.3.8 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273) 31.972 31.332 31.977
  9.338.053 9.024.334 9.196.902
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE      
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:      
- ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671) 1.635.141 1.645.841 1.378.914
  1.635.141 1.645.841 1.378.914
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE      
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500) 25.980 16.044 16.374
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:      
- ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.1.2.4 - Istituto commercio estero - cap. 2530) 105.286 94.035 95.970
- ART. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.1.2.4 - Istituto commercio estero - cap. 2531) 59.977 59.683 60.911
  191.243 169.762 173.255
TOTALE GENERALE 18.002.286 16.824.667 16.775.216

(1) Per l'integrazione degli stanziamenti di cui alla presente tabella, vedi l'art.1, comma 1, D.L. 31 gennaio 2007, n.4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 2007, n. 38



Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2007 2008 2009
      (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):      
- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 50.000 50.000 50.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:      
- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) 5.000 5.000 5.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:      
- ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493) - - 4.000.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:      
- ART. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499) 160.102 160.102 160.102
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:      
- ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) - - 1.000.000
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:      
- ART. 7: Apporto al capitale sociale di ANAS S.p.A. (Settore n. 16) (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372) 1.120.000 - -
  1.335.102 215.102 5.215.102
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO      
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:      
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380) 5.000 5.000 5.000
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)      
- ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 - Aree sottoutilizzate - cap. 8425) - 25.000 -
  5.000 30.000 5.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE      
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:      
- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202) 675.000 245.000 164.000
  675.000 245.000 164.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA      
Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (Settore n. 17) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020) 100.000 100.000 100.000
  100.000 100.000 100.000
MINISTERO DELL'INTERNO      
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) 116.203 116.203 116.203
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:      
- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 100.000 100.000 100.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:      
- ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) 103.291 103.291 103.291
  319.494 319.494 319.494
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE      
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993(articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 200.000 265.000 265.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale      
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p) 65.000 100.000 100.000
  265.000 365.000 365.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:      
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7483) 8.000 - -
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7484) 8.000 - -
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:      
- ART. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7485) 30.800 - -
  46.800 - -
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI      
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):      
- ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003) 220.000 220.000 220.000
  220.000 220.000 220.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI      
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:      
- ART. 1, comma 1: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (Settore n. 27) (10.2.3.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 8383) 50.000 - -
  50.000 - -
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA      
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):      
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (3.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304) 10.000 10.000 -
  10.000 10.000 -
TOTALE GENERALE 3.026.396 1.504.596 6.438.596


Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2007 2008 2009 Definanziamento
        (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE        
Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica:        
- ART. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (4.1.5.15 - Interventi strutturali di politica economica - cap. 3075) (a) -309.350 -12.950 -139.950 0
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):        
- ART. 1, comma 366: Rimborso alla Cassa depositi e prestiti degli oneri di gestione del fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura delle amministrazioni statali (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1438) -70.000 -70.000 -70.000 1
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):        
- ART. 1, comma 578: Iniziative di sviluppo tecnologico (3.2.3.50 - Istituto Italiano di tecnologia - cap. 7380) -80.000 - - 0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO        
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):        
- ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 - Aree sottoutilizzate - cap. 8425) -633.800 -291.200 -100.000 0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA        
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):        
- ART. 1, comma 278: Contributo alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet costituita in facoltà (3.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1713) -1.500 -1.500 -1.500 0
TOTALE GENERALE -1.094.650 -375.650 -311.450  

(a) Per l'importo di 2 milioni di euro, la riduzione è permanente

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).
I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2008 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2008 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2008 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2006 e quelli derivanti da spese di annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - Simest spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 26.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE 2007 2008 2009 2010 e successivi Anno terminale Limite impeg.
            (migliaia di euro)
2. Interventi a favore delle imprese industriali.            
ECONOMIA E FINANZE            
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:            
- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335) 32.817 32.817 32.817 328.170 2019 3
SVILUPPO ECONOMICO            
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):            
- ART. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronautico (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421) 18.000 - - -    
- ART. 1, comma 268: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (3.2.3.8 - Fondo investimenti incentivi alle imprese - cap. 7420/p) 43.200 - - -    
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni, urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:            
- ART. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) 51.000 39.000 - -   3
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):            
- ART. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe FREMM (3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - cap. 7485) 60.000 135.000 135.000 1.665.000 2022 3
  205.017 206.817 167.817 1.993.170    
3. Interventi per calamità naturali.            
ECONOMIA E FINANZE            
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:            
- ART. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 30.000 - - -    
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge a 61 del 1998: Ulteriori interventi, urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:            
- ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna, e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 18.076 18.076 18.076 144.608 2017 3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;            
- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3) - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 2.066 - - -    
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:            
- ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 24.273 24.273 24.273 242.737 2019 3
- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 1.549 1.549 1.549 16.012 2019 3
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 17.043 17.043 17.043 170.431 2019 3
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):            
- ART. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) - 10.000 10.000 -   3
Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:            
- ART. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) - 5.000 5.000 -   3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):            
- ART. 1, comma 203: Prosecuzione interventi nei territori colpiti da calamità naturali (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile cap. 7443/p) 58.500 58.500 58.500 585.500 2019 3
Decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:            
- ART. 39-undecies, comma 1: Interventi per la ricostruzione del Belice (4.2.3.1. - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7452) 5.000 5.000 - -    
- ART. 39-duodecies, comma 1: Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 7451, 7452) 1.000 1.000 - -    
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):            
- ART. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 26.000 26.000 26.000 286.000 2020 3
  183.507 166.441 160.441 1.444.788    
4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.            
SVILUPPO ECONOMICO            
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):            
- ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (6.2.3.12 - Aree sottoutilizzate - cap. 8425) 4.366.200 4.758.800 4.850.000 7.595.420 2010  
INTERNO            
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2003):            
- ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (6.2.3.2 - Progetti finalizzati - cap. 7611) 4.000 - - -    
COMUNICAZIONI            
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):            
- ART. 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230) 30.000 30.000 - -   3
BENI E ATTIVITA' CULTURALI            
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:            
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (2.2.3.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7222) 13.730 20.000 - -   3
UNIVERSITA' E RICERCA            
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):            
- ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (3.2.3.7 - Ricerca applicata - cap. 7254) (3.2.3.10 - Fondi rotativi - cap. 7308) 100.000 100.000 100.000 231.070    
  4.513.930 4.908.800 4.950.000 7.826.490    
6. Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia.            
ECONOMIA E FINANZE            
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:            
- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) 5.000 5.000 5.000 -    
SVILUPPO ECONOMICO            
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:            
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380). 5.000 5.000 5.000 -    
  10.000 10.000 10.000 -    
9. Mediocredito centrale - Simest spa.            
ECONOMIA E FINANZE            
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):            
- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 53.000 50.000 50.000 -    
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:            
- ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/p) 23.334 - - -    
- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) 15.523 15.523 15.523 139.413 2010 3
  91.857 65.523 65.523 139.413    
10. Artigiancassa.            
ECONOMIA E FINANZE            
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):            
- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) 2.000 - - -    
  2.000 - - -    
11. Interventi nel settore dei trasporti.            
ECONOMIA E FINANZE            
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:            
- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) 1.808 1.808 - -   3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:            
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) 34.110 - - -    
- ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) 137.514 - - -    
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):            
- ART. 1, comma 84, primo periodo: Prosecuzione interventi «Sistema alta velocità/alta capacità» (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7124/p) 185.000 185.000 185.000 2.135.000 2021 3
- ART. 1, comma 84, secondo periodo: Finanziamento delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7124/p) 15.000 15.000 15.000 165.000 2020 3
- ART. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) 176.000 176.000 3.500.000 14.057.596 2010 3
INFRASTRUTTURE            
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:            
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (3.2.3.12 - Trasporto rapido di massa - cap. 7562) 15.523 10.876 18.076 -    
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):            
- ART. 1, comma 459: Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (3.2.3.12 - Trasporto rapido di massa - cap. 7568) 3.000 - - -    
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):            
- ART. 1, comma 136: Spese per il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della Fiera di Milano (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7499) 10.000 10.000 - -   3
TRASPORTI            
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:            
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (2.2.3.11 - Trasporti pubblici locali - cap. 7250/p) 60.509 60.509 60.509 241.619 2011  
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (2.2.3.11 - Trasporti pubblici locali cap. 7250/p) 516 516 516 1.548 2012  
  638.980 459.709 3.779.101 16.600.763    
14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.            
TRASPORTI            
Legge n. 13 del 2006: Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta:            
- ART. 3, comma 1: Demolizione naviglio obsoleto (3.2.3.1 - Autostrade del mare - cap. 7612) 12.000 - - -    
- ART. 4, comma 1: Ammodernamento unità navali trasporto pubblico locale (3.2.3.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7613) 10.000 - - -    
- ART. 5, comma 1: Contributo all'INSEAN e al CETENA (3.2.3.1 - Autostrade del mare - cap. 7605/p) 1.000 - - -    
  23.000 - - -    
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.            
ECONOMIA E FINANZE            
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:            
- ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS Spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372) 1.120.000 - - -    
INFRASTRUTTURE            
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:            
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7483) 14.329 6.329 6.329 76.305 2016 3
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7484) 14.329 6.329 6.329 76.305 2016 3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:            
- ART. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7485) 54.134 23.334 23.334 389.834 2017 3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):            
- ART. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481) 3.000 3.000 3.000 37.000 2016 3
TRASPORTI            
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):            
- ART. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (2.2.3.6 - Trasporto intermodale - cap. 7200) 6.000 - - -    
  1.211.792 38.992 38.992 579.444    
17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.            
ECONOMIA E FINANZE            
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:            
- ART. 50, comma 1. lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) 784.000 784.000 1.520.000 1.200.000 2010 3
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):            
- ART. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560) 9.000 - - -    
GIUSTIZIA            
Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p) 100.000 100.000 100.000 -    
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):            
- ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p) 20.000 30.000 - -    
  913.000 914.000 1.620.000 1.200.000    
19. Difesa del suolo e tutela ambientale.            
ECONOMIA E FINANZE            
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:            
- ART. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria. - cap. 7499) 160.102 160.102 160.102 -    
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):            
- ART. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p) 100.000 96.050 - -   3
Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:            
- ART. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p) 1.600 - - -    
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:            
- ART. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica acciaierie Genova-Cornigliano (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - cap. 7449/p) 5.000 5.000 5.000 50.000 2020 3
Decreto-legge n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006: Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità:            
- ART. 5-quater. Rifinanziamento articolo 1, comma 28, legge n. 311 del 2004(4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p) 21.000 - - -    
AFFARI ESTERI            
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):            
- ART. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7176) 250 - - -    
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE            
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993(articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 200.000 265.000 265.000 -    
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:            
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 65.000 100.000 100.000 -    
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):            
- ART. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7217) 400 - - -    
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI            
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):            
- ART. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3. - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7453) - 50.000 50.000 -   3
  553.352 676.152 580.102 50.000    
21. Interventi in agricoltura.            
POLITICHE ARICOLE ALIMENTARI E FORESTALI            
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:            
- ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) 190.000 200.000 - -   3
  190.000 200.000 - -    
23. Università (compresa edilizia).            
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):            
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (3.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304) 50.000 10.000 - -    
  50.000 10.000 - -    
24. Impiantistica sportiva.            
ECONOMIA E FINANZE            
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:            
- ART. 8-bis, comma 1: Giochi olimpici invernali «Torino 2006», rifinanziamento dell'articolo 7-septies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005(3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364) 18.000 - - -    
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:            
- ART. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7449/p) 2.000 2.000 2.000 24.000 2021 3
-ART. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali nuoto 2009 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7449/p) - 2.000 2.000 26.000 2022 3
Legge a 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):            
- ART. 1, comma 101: Campionati mondiali di ciclismo (3.2.3.31 - Altri investimenti - cap. 7282) 2.000 2.000 2.000 22.000 2020 3
  22.000 6.000 6.000 72.000    
27. Interventi diversi.            
ECONOMIA E FINANZE            
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:            
- ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493) 4.204.000 5.700.000 4.899.500 5.000.000 2015 3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:            
- ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151) 3.165 3.165 5.165 -   3
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:            
- ART. 5, comma 3-bis Contributo RCA Sicilia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7517) 50.000 86.000 86.000 1.058.000 2023 3
- ART. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7507/p) - 10.000 10.000 130.000 2022 3
- ART. 8, comma 1: Previdenza complementare Fondo garanzia (3.2.3.57 - Fondo di garanzia previdenza complementare - cap. 7398) - 424.000 424.000 1.525.000 2013 3
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):            
- ART. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (7.2.3.4 - Potenziamento - capp. 7849, 7850) 40.000 40.000 40.000 440.000 2020 3
- ART. 1, comma 98: Iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7259) 29.000 4.000 - -   3
- ART. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale Regione Sicilia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7507/p) 10.000 10.000 10.000 120.000 2020 3
SVILUPPO ECONOMICO            
Legge n. 105 del 2006: Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale:            
- ART. 1, comma 4: Fondo per la mobilità al servizio delle fiere (3.2.3.18 - Interventi settore fieristico - cap. 7495) 3.000 - - -    
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE            
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:            
- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202) 735.000 245.000 164.000 -    
AFFARI ESTERI            
Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles:            
- ART. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7247) 1.160 1.026 - -   3
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:            
- ART. 1, comma 5: Fondo per istituzione Sistema di informazione visti (8.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 7330) 680 - - -    
INTERNO            
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) 116.203 116.203 116.203 -    
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:            
- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 100.000 100.000 100.000 -    
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:            
- ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) 103.291 103.291 103.291 -    
INFRASTRUTTURE            
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156) 15.494 15.494 15.494 139.442 2018 1
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato finanziaria 2006):            
- ART. 1, comma 78: Rifinanziamento legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060/p) 189.000 189.000 189.000 2.268.000 2021 3
DIFESA            
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):            
- ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - cap. 7219) 6.992 6.992 6.992 23.118    
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI            
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):            
- ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003) 235.600 220.000 270.000 -    
BENI E ATTIVITA' CULTURALI            
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:            
- ART. 1, comma 1: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (10.2.3.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 8383) 50.000 - - -    
TRASPORTI            
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):- ART. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (2.2.3.14 - Sicurezza stradale e del veicolo - cap. 7392) 1.200 - - -    
  5.893.785 7.274.171 6.439.645 10.703.560    
TOTALE GENERALE 14.502.220 14.936.605 17.817.621 40.609.628